Per i cittadini dell'Unione Europea, il processo di locazione segue le stesse procedure previste per i cittadini italiani, senza particolari adempimenti aggiuntivi. La situazione cambia radicalmente quando si tratta di cittadini extracomunitari, per i quali è necessario prestare maggiore attenzione alla documentazione richiesta e agli obblighi normativi specifici.
Documenti necessari per affittare a stranieri extracomunitari
Prima di procedere con la stipula del contratto di affitto per cittadini extracomunitari, è fondamentale verificare che l'inquilino sia in possesso di tutta la documentazione necessaria, fra cui:
- Il permesso di soggiorno, che attesta la regolarità del soggiorno in Italia e che deve essere in corso di validità per tutta la durata del contratto di locazione. È importante, inoltre, verificare anche il tipo di permesso, poiché non tutti consentono la permanenza a lungo termine o l’instaurarsi di un rapporto locativo senza restrizioni specifiche.
- Il codice fiscale italiano rappresenta un altro elemento importante, utile per la registrazione del contratto. In assenza di esso, infatti, sarà comunque possibile registrare il contratto stesso, ma la procedura sarà decisamente più complessa, con registrazione solo in Ufficio (non telematica, quindi) e utilizzo di un modello ormai desueto come il Mod. 69.
- La documentazione reddituale assume particolare importanza nella valutazione dell'affidabilità economica dell'inquilino straniero. Buste paga, dichiarazioni dei redditi o attestazioni di lavoro autonomo permettono di verificare la capacità del futuro inquilino di far fronte al pagamento del canone.
La Dichiarazione di Ospitalità: obbligo normativo fondamentale
Uno degli aspetti più delicati nell'affitto a cittadini extracomunitari riguarda l'obbligo di dichiarazione di ospitalità. Questo adempimento, disciplinato dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione), rappresenta un passaggio cruciale che ogni proprietario deve conoscere e rispettare.
La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata esclusivamente quando l'inquilino è un cittadino extracomunitario o apolide. La normativa è chiara: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”
Questo obbligo si applica indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato, che si tratti di locazioni ad uso abitativo, commerciale o di altra natura. La dichiarazione è richiesta in tutti i casi in cui si cede il godimento di un immobile a un extracomunitario.
Modulo di Ospitalità per stranieri: quale utilizzare e info necessarie
Per adempiere correttamente all'obbligo normativo, è necessario utilizzare il modulo di dichiarazione di ospitalità specifico fornito dalla Polizia di Stato. Il modello standard è disponibile a livello nazionale, anche se alcune questure locali potrebbero aver sviluppato versioni personalizzate per le proprie esigenze territoriali.
Tale comunicazione di ospitalità per stranieri deve contenere informazioni dettagliate e precise. In particolare, oltre alle generalità complete del proprietario dell'immobile, devono essere riportati tutti i dati dello straniero ospitato, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso di soggiorno all'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Tempistiche e modalità di presentazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata entro 48 ore dall’ingresso del cittadino straniero extracomunitario nell’abitazione (quindi dalla consegna delle chiavi).
Per quanto riguarda la modalità di presentazione, il modulo può essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ricordandosi di firmarlo in originale e di conservarne una copia, oppure può essere consegnato a mano presso l’Ufficio Immigrazione o direttamente al Comune competente, in base alla localizzazione dell’immobile in questione.
Sanzioni e rischi per la mancata presentazione
Le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità sono tutt'altro che trascurabili. Il comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs. 286/98 prevede sanzioni amministrative pecuniarie che attualmente variano da 160 a 1.100 euro per ogni violazione accertata.
È importante sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul proprietario dell'immobile, indipendentemente dalla cooperazione o meno dell'inquilino straniero. Per questo motivo, è fondamentale informare chiaramente l'inquilino sui propri obblighi e richiedere tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
Dichiarazione di Ospitalità e Cessione di Fabbricato
Un ultimo aspetto su cui conviene fare chiarezza riguarda la dichiarazione di ospitalità e la cessione di fabbricato. Riguardo quest’ultima, non è più necessario inviare alcuna comunicazione nei casi in cui il contratto di locazione, sia ad uso abitativo che diverso, è soggetto a registrazione obbligatoria nei termini previsti dalla legge (art. 2 del D.L. 79/2012). In pratica, la registrazione del contratto sostituisce anche quest’onere, a prescindere dalla natura dell’inquilino, che si tratti di una persona fisica, di una società o di un altro soggetto giuridico.
Oggi, l’unico adempimento rimasto in vigore in casi specifici è la dichiarazione di ospitalità, come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998. Questa comunicazione, come visto in precedenza, è obbligatoria solo quando si ospita un cittadino extracomunitario e deve essere presentata alla Questura entro 48 ore dall’ingresso dell’ospite nell’immobile.
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