Divieto di discriminazione nell'affitto

 Molti proprietari sono convinti che, trattandosi di un bene privato, la scelta dell'inquilino sia completamente libera e insindacabile. 
Divieto di discriminazione nell'affitto: modellino di casa su un libro di diritto con martelletto del giudice, simbolo legale.

La realtà giuridica è diversa: la libertà contrattuale esiste, ma incontra un limite preciso nel divieto di discriminazione, un principio che la normativa italiana ed europea tutela anche nel mercato delle locazioni.

In questa guida vediamo cosa prevede la legge, quali comportamenti sono vietati al proprietario, quali criteri di selezione dell'inquilino restano invece pienamente legittimi e cosa può fare chi subisce una discriminazione nell'affitto, in fase di ricerca o di stipula del contratto.

Cos'è il divieto di discriminazione e quali principi tutela

Il divieto di discriminazione è il principio per cui nessuno può essere trattato in modo deteriore in ragione di caratteristiche personali che non hanno nulla a che vedere con il rapporto contrattuale: origine etnica o nazionalità, religione, sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, convinzioni personali, condizione familiare.

Il fondamento è l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.

Nel campo specifico dell'abitazione, i riferimenti principali sono il Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. 286/1998), che agli articoli 43 e 44 definisce la discriminazione e qualifica espressamente come atto discriminatorio il rifiuto di fornire un alloggio a uno straniero regolarmente soggiornante soltanto in ragione della sua condizione di straniero, e il D.lgs. 215/2003, attuativo della direttiva europea 2000/43/CE, che vieta le disparità di trattamento fondate sulla razza o sull'origine etnica anche nell'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio. A completare il quadro c'è la legge 67/2006, che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Discriminazione nell'affitto: i comportamenti vietati al proprietario

Nella pratica, la discriminazione nel contratto di locazione può manifestarsi in ogni fase del rapporto: nell'annuncio, durante le visite, al momento della stipula e perfino nel corso del contratto.

Sono vietati, in particolare, gli annunci che escludono a priori intere categorie di persone per caratteristiche, il rifiuto di far visitare l'immobile o di proseguire la trattativa una volta appresa la nazionalità, la religione o l'orientamento sessuale del candidato, l'applicazione di condizioni contrattuali deteriori come, ad esempio, un canone più alto, un deposito cauzionale maggiorato, garanzie aggiuntive, richieste solo ad alcuni candidati in ragione della loro origine.

Quali criteri di selezione dell'inquilino sono legittimi

Il divieto di discriminazione non significa che il proprietario debba affittare al primo che si presenta. La selezione dell'inquilino resta pienamente legittima quando si fonda su criteri oggettivi, pertinenti e applicati in modo uniforme a tutti i candidati.

È quindi lecito valutare la:

  • capacità reddituale rispetto al canone richiesto,
  • la stabilità lavorativa,
  • la presenza di eventuali garanti o garanzie accessorie,
  • le referenze di precedenti locazioni,
  • la congruità tra numero di occupanti e dimensioni dell'alloggio,
  • la destinazione d'uso dichiarata.

Ciò che conta è che questi requisiti vengano richiesti a tutti allo stesso modo: chiedere le buste paga a ogni candidato è una prassi corretta; chiederle solo ai candidati stranieri, o fissare per loro soglie più alte, trasforma un criterio legittimo in una discriminazione indiretta.

Si può denunciare per discriminazione nell'affitto? Come tutelarsi

Molti si chiedono se si può denunciare per discriminazione chi rifiuta un affitto per motivi etnici, religiosi o personali. Nella maggior parte dei casi lo strumento non è la denuncia penale, ma l'azione civile contro la discriminazione.

L'azione civile è pensata per essere rapida e accessibile: la vittima può rivolgersi al tribunale del luogo in cui vive, anche personalmente nei casi più semplici, e beneficia di un onere della prova alleggerito.

Chi agisce deve fornire elementi di fatto precisi e concordanti dai quali si possa presumere la discriminazione: messaggi, annunci, testimonianze, screenshot e a quel punto spetta al convenuto dimostrare che la disparità non c'è stata o che era giustificata da ragioni oggettive.

Il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare un piano di rimozione degli effetti, condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Anche per il proprietario, del resto, la posta in gioco è alta: oltre al risarcimento e alle spese legali, una condanna per condotta discriminatoria comporta un danno reputazionale difficile da recuperare, tanto più oggi che annunci e conversazioni restano tracciati sulle piattaforme online.

Impostare fin dall'inizio una selezione fondata su requisiti economici documentabili non è solo un obbligo di legge: è la strada più sicura per entrambe le parti.

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Come abbiamo visto, il modo migliore per rispettare il divieto di discriminazione, tutelando al tempo stesso i propri interessi, è selezionare l'inquilino su basi oggettive e trasparenti.

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